VI41109 | Fisco
Il contribuente che trasferisce la propria residenza fiscale in Italia e continua a svolgere l’attività lavorativa, in modalità “da remoto”, alle dipendenze del medesimo datore di lavoro estero presso il quale lavorava prima del trasferimento, può accedere al regime degli impatriati di cui all’art. 5 del D.lgs. n° 209/2023, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle norme agevolative.
Inoltre, poiché il contribuente ha tre figli minori, i redditi prodotti in Italia concorreranno alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare, a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime, i figli siano residenti nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che il loro trasferimento in Italia sia precedente a quello della persona impatriata (nel caso di specie, i figli si sono trasferiti in Italia, al seguito della madre, nell’anno precedente al rientro del padre, destinatario dell’agevolazione).
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