VI40718 | Fisco
Un soggetto che rientra in Italia per prestare attività lavorativa in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero può accedere al regime degli impatriati di cui all’art. 5 del D.lgs. n° 209/2023, a condizione che l’attività lavorativa sia svolta prevalentemente nel territorio dello Stato e siano rispettati gli altri requisiti di legge (residenza fiscale in Italia, residenza fiscale all’estero nei 3 periodi d’imposta precedenti, requisiti di elevata qualificazione/specializzazione, ecc.). Risultano, a tal fine, applicabili i chiarimenti diffusi dall’Agenzia delle entrate con riguardo al vecchio regime di cui all’art. 16 del D.lgs. n° 147/2015, poiché la norma non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio nazionale. Infine, dal momento che il datore di lavoro estero non può fungere da sostituto d’imposta in Italia, l’agevolazione può essere fruita direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.
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