Confindustria Vicenza

Impatriati: non compete la tassazione al 10% se si cambia la regione di residenza

VI41077 | Fisco

Con riguardo al regime degli impatriati, la tassazione nella misura “potenziata” del 10% (con abbattimento del reddito imponibile nella misura del 90%) si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza in una delle regioni del Centro e Sud Italia individuate dalla norma (e, più in particolare, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), a patto che vi rimangano per l’intero periodo di fruizione del beneficio (cioè 5 anni). Il trasferimento della residenza in una regione non agevolata (cioè diversa da quelle espressamente indicate), nel corso del quinquennio di fruizione dell’agevolazione, preclude la possibilità di beneficiare della detassazione al 90% fin dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il rientro in Italia, non potendo, quindi, considerarsi legittimamente applicata neppure per il primo anno di fruizione. Resta comunque salva la possibilità di beneficiare dell’agevolazione nella misura “ordinaria” (con abbattimento del reddito imponibile del 70%) già dal primo anno di fruizione del regime speciale. Per regolarizzare la propria posizione fiscale, il contribuente deve procedere alla presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta interessato, così da indicare il corretto imponibile derivante dall’applicazione della riduzione del 70% anziché del 90% e versando contestualmente la maggiore imposta dovuta e gli interessi maturati. Per quanto concerne il profilo sanzionatorio, risultano dovute le sanzioni previste per le dichiarazioni infedeli, definibili mediante ravvedimento operoso, a condizione che la violazione non sia stata già oggetto di attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Risposta n° 76/E dell’11 marzo 2026

cia

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