Confindustria Vicenza

Impatriati: il nuovo regime consente di svolgere attività ulteriori rispetto a quella agevolata

VI40290 | Fisco

Il nuovo regime di vantaggio si applica anche nel caso di continuità con una precedente posizione lavorativa in Italia prima del trasferimento all’estero, circostanza che rileva solo ai fini del requisito minimo di permanenza all’estero, più ampio di quello ordinario.
Il soggetto residente all’estero nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento in Italia, pur proseguendo la collaborazione con lo stesso datore di lavoro per cui aveva lavorato quando era residente all’estero e in Italia prima dell’espatrio, potrà fruire dell’agevolazione, ma solo con riferimento al reddito derivante dall’attività che verrà svolta alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro; il reddito derivante dalla collaborazione con il vecchio datore di lavoro non può invece beneficiare del regime di favore, in quanto non risulta soddisfatto il requisito del periodo minimo di residenza all’estero.

Risposta n° 263/E del 13 ottobre 2025

cia

Iscriviti e scopri tutti i vantaggi di essere un nostro associato

L'Associazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di accrescere la cultura d'impresa

Loading...