VI41711 | Fisco
Per il libro giornale tenuto in modalità informatica, l'imposta di bollo è dovuta “ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse”, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014.
Il conteggio delle 2.500 registrazioni non può essere effettuato in modo unitario e progressivo tra esercizi successivi, ma separatamente per ciascun periodo d'imposta, interrompendosi alla chiusura del singolo esercizio. Le registrazioni residue di un esercizio, infatti, non si cumulano con quelle dell'esercizio successivo, in quanto l’espressione normativa “o frazioni di esse” attribuisce autonoma rilevanza anche a un numero di registrazioni inferiore alla soglia di 2.500 registrazioni. Qualora, nel corso dell’esercizio, nel libro giornale tenuto in modalità telematica sia registrato un numero di operazioni inferiore a 2.500, si ritiene comunque soddisfatto il presupposto dell’imposta di bollo che sarà dovuta per il relativo esercizio, da versare entro 120 giorni dalla chiusura.
La disciplina prevista per i libri e registri tenuti in modalità informatica, in definitiva, presenta differenze con quella prevista per i libri tenuti su supporto cartaceo, in cui il presupposto del tributo è costituito dalla bollatura e dalla vidimazione delle pagine, e non dall'utilizzo del registro durante l'anno mediante le relative operazioni di registrazione.
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