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Imposta di bollo: scontano l’imposta le istanze di cambio nome presentate mediante il Consolato

VI40312 | Fisco

Le istanze di cambio nome e/o cognome presentate dai cittadini italiani residenti all’estero, per il tramite del Consolato o dell’Ambasciata di residenza competente, nonché gli atti ad esse conseguenti (decreti di affissione e decreti definitivi di cambio nome e cognome), sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di 16 euro, ai sensi degli artt. 3 e 4 della Tariffa allegata al DPR n° 642/72. Invece, per tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perché “ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale”, sia le istanze di modifica che i provvedimenti conseguenti sono esenti da bollo a norma dell’art. 93 del DPR n° 396/2000.

Risposta n° 267/E del 22 ottobre 2025

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