Confindustria Vicenza

Imposta di donazione: non si perde l’esenzione in caso di cessione di una quota di minoranza

VI41830 | Fisco

Ai fini della spettanza e della conservazione del beneficio dell’esenzione da imposta di donazione, disciplinato dall’art. 3, comma 4-ter, del TUSD, è sufficiente che il donatario acquisisca e mantenga per almeno cinque anni, “direttamente” o “indirettamente”, il controllo di diritto della società partecipata, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), del Codice civile; non è invece tenuto a conservare la titolarità di tutte le partecipazioni ricevute in esenzione.
Pertanto, né il conferimento del 70 per cento delle quote della società operativa in una holding personale di nuova costituzione, né la successiva cessione a terzi di una partecipazione di minoranza del capitale sociale integrano una causa di decadenza dall’esenzione, a condizione che il contribuente mantenga il controllo richiesto dalla legge sulla holding e, per il suo tramite, sulla società partecipata, per tutto il periodo di monitoraggio.

Risposta n° 152/E del 31 luglio 2026

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