VI41005 | Fisco
L’art. 1-bis, comma 10, della legge 14 novembre 2000, n° 338, prevede l’esenzione da imposta di registro e di bollo per gli atti aventi ad oggetto immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari, stipulati nell’ambito di proposte ammesse al relativo finanziamento PNRR.
In caso di acquisizione, mediante cessione di ramo d’azienda avente ad oggetto un’attività alberghiera, di un immobile da destinare a housing universitario, il beneficio non si estende all’intero atto di cessione, ma alla sola componente immobiliare. La norma agevolativa, infatti, si riferisce espressamente agli “atti aventi ad oggetto immobili” e, trattandosi di disposizione di favore, deve essere interpretata in modo restrittivo e non può estendersi a beni diversi.
Nel caso esaminato, pertanto, l’esenzione dall’imposta di registro può operare esclusivamente sulla quota di corrispettivo imputata all’immobile destinato a residenza universitaria ammesso al contributo, purché tale quota sia distintamente e analiticamente evidenziata nell’atto; per gli altri beni che compongono il ramo d’azienda (ad esempio: attrezzature, arredi, avviamento), l’imposta si applica con le aliquote ordinarie previste per le differenti tipologie di beni trasferiti.
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