VI41699 | Fisco
L’esenzione da imposta di registro prevista dall’art. 46 della legge n. 374/1991 per le cause e le attività conciliative non contenziose di valore non superiore a 1.033 euro non si applica ai verbali di aggiudicazione relativi alla vendita telematica di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato.
I verbali, redatti da un soggetto privato all’esito della gara, hanno infatti natura autonoma rispetto al provvedimento giurisdizionale, trattandosi di atti attributivi di nuovi diritti in capo all’aggiudicatario, non scaturenti dalla pronuncia penale; pertanto, sono soggetti alla disciplina ordinaria dell’imposta di registro, in base alla tipologia del bene oggetto di aggiudicazione.
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