VI41455 | Fisco
L’Agenzia delle Entrate torna sull’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.lgs. n. 346/1990 per i trasferimenti di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni a favore dei discendenti e del coniuge. Ai fini dell’agevolazione, in caso di successione o donazione di partecipazioni in società di capitali, occorre che il trasferimento consenta agli aventi causa di acquisire o integrare il controllo societario, ai sensi dell’art. 2359 comma 1, n. 1) del Codice civile, e che tale controllo sia mantenuto per almeno cinque anni.
Il caso riguarda il trasferimento mortis causa di una partecipazione del 35% in una s.r.l. immobiliare. Alla morte del de cuius senza testamento, la partecipazione, secondo le regole della successione per legge, viene attribuita in comunione ereditaria indivisa ai suoi eredi, i quali già erano titolari, a titolo personale, di altre partecipazioni nella stessa società.
L’Agenzia ritiene che, ai fini della verifica del requisito del controllo di diritto, la partecipazione detenuta in regime di comunione ereditaria dai coeredi non possa essere sommata alla quota già posseduta individualmente dai medesimi coeredi in titolarità esclusiva, in quanto il titolo del possesso è differente.
Poiché la partecipazione caduta in successione, autonomamente considerata, non attribuisce il controllo della società, il suo trasferimento mortis causa resta escluso dall’ambito applicativo del regime di esenzione ed è soggetto all’imposta sulle successioni secondo le regole ordinarie.
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