VI41215 | Fisco
Ai fini della deducibilità dalla base imponibile IRAP dei costi relativi al personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato ed impiegato all'estero, senza il supporto di sedi o di stabili organizzazioni all'estero, non si deve far riferimento all’art. 12 del D.lgs. n. 446/1997, dedicato alla “determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti”, ma alle regole ordinarie contenute negli artt. 5 e 11 del decreto. In effetti, un soggetto passivo residente in Italia che svolge all'estero la propria attività, senza disporre di una stabile organizzazione estera, è assoggettato al tributo regionale in relazione all'intero valore della produzione netta, ovunque la stessa sia svolta (in Italia o all'estero).
Pertanto, in applicazione del principio generale stabilito dall’art. 11, comma 4¬octies, del D.lgs. n. 446, è possibile dedurre dalla base imponibile IRAP il costo complessivo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato ed impiegato all'estero (senza una branch), sempre nel rispetto del principio di inerenza che presidia la determinazione della base imponibile del tributo regionale.
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