VI41572 | Fisco
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati, non qualificati contabilmente come “di copertura”, non sono, per questo solo motivo, indeducibili ai fini IRES.
La deducibilità deve essere valutata verificando, oltre alla corretta imputazione contabile e alla disciplina dell’art. 112 del TUIR, anche la concreta inerenza dell’operazione rispetto all’attività d’impresa: il sindacato di inerenza in relazione a tali componenti va effettuato caso per caso, valorizzando le circostanze specifiche dello strumento finanziario e tenendo conto dell'operatività del contribuente e delle effettive esigenze che il derivato soddisfa in relazione all'attività esercitata.
Nel caso esaminato, i derivati su commodities energetiche risultavano funzionali alla gestione dei rischi tipici del settore, alla stabilizzazione dei margini e alla salvaguardia dell’operatività su mercati caratterizzati da elevata volatilità dei prezzi.
Pertanto, anche i derivati che non sono formalmente qualificati come strumenti di copertura possono generare componenti negativi deducibili, se l’impresa dimostra che il loro utilizzo non costituisce un investimento meramente estraneo o speculativo rispetto all’oggetto dell’impresa, ma è collegato con l’attività svolta e risponde a esigenze gestionali proprie del settore.
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