VI41649 | Fisco
L’Agenzia delle Entrate esamina l’applicabilità della “participation exemption” alla plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione in una società serba, beneficiaria di un regime agevolativo locale.
La possibilità di beneficiare della “PEX” viene esclusa, poiché la società partecipata fruisce di un’esenzione decennale dall’imposta sugli utili, prevista dalla normativa serba per incentivare determinati investimenti.
Tale regime integra, secondo l’Agenzia, un’agevolazione selettiva, rilevante ai fini dell’art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR.; la qualificazione come regime speciale non viene meno per il fatto che la disposizione è inserita stabilmente nella legislazione ordinaria serba o non è formalmente definita come agevolazione: ciò che rileva è la sua concreta applicabilità soltanto a determinate categorie di contribuenti che soddisfano specifici requisiti.
La società partecipata, pertanto, deve essere considerata residente in un contesto di fiscalità privilegiata. Di conseguenza, la plusvalenza realizzata dalla partecipante italiana mediante la cessione della partecipazione non soddisfa il requisito previsto dall'art. 87, comma 1, lettera c), del TUIR e non può accedere al beneficio della “PEX”.
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