VI41177 | Fisco
L’Agenzia delle Entrate chiarisce la disciplina relativa al trattamento fiscale degli errori contabili, come modificata dal D.lgs. n. 192/2025, applicabile a decorrere dalle correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025.
L'istante, in qualità di incorporante, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere rilevanza fiscale, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, alla correzione di un errore contabile – qualificato come “rilevante” ai sensi dell’OIC 29 – concernente la mancata rilevazione, da parte dell'incorporata, di un costo di competenza dell'esercizio 2024; l’errore è stato corretto nelle scritture contabili relative all'esercizio 2025 mediante una rettifica negativa del saldo di apertura del patrimonio netto.
L’Agenzia conferma che l’incorporante è legittimata a effettuare la correzione dell’errore commesso dall’incorporata nell’esercizio precedente alla fusione; tuttavia, proprio perché si tratta di un errore contabile “rilevante”, esclude l’applicabilità della procedura semplificata, che consente il riconoscimento fiscale diretto nel bilancio di correzione per i soli errori non rilevanti.
Di conseguenza, l'incorporante dovrà procedere alla correzione dell’errore tramite la presentazione, in nome e per conto dell'incorporata, di una dichiarazione integrativa a favore relativa al periodo d'imposta in cui è stato commesso (2024), ai fini sia IRES che IRAP, con possibilità di recuperare l’eventuale maggiore imposta versata nei periodi successivi.
Sul piano sanzionatorio, l’Agenzia ricorda che la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione; negli altri casi, possono essere dovute sanzioni, eventualmente riducibili tramite ravvedimento operoso.
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