Confindustria Vicenza

IRES E IRAP: imponibili le somme dovute in base ad un accordo transattivo di natura novativa

VI41217 | Fisco

Oggetto dell’interpello è un accordo transattivo, con il quale è stata definita l'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori e sindaci e ogni reciproca pretesa tra le parti coinvolte nel giudizio; in sede di transazione, ne è stata prevista espressamente la natura novativa, nonché l'assoggettamento ad IVA delle somme riconosciute all’istante (destinate, fin dall’origine, ad essere distribuite ai creditori in forza di un concordato preventivo omologato).
Stante il carattere novativo della transazione, che presenta una natura solo in senso lato risarcitoria, configurandosi la causa contrattuale nella definizione di una lite giudiziaria attraverso reciproche concessioni, le somme ricevute dall’istante rappresentano un componente positivo di reddito, qualificabile come sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 del TUIR e imponibile ai fini IRES, anche se la proposta di concordato prevede che gli importi recuperati attraverso l'azione di responsabilità siano destinati a soddisfare i creditori concordatari.
Tali importi assumono piena rilevanza anche ai fini IRAP, in quanto iscrivibili tra le sopravvenienze attive nella voce A.5 del Conto Economico (voce rilevante ai fini del tributo regionale).

Risposta n° 96/E del 1° aprile 2026

cia

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