VI40885 | Fisco
Il regime di non imponibilità ai fini Ires e Irap per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni bancarie, previsto dagli artt. 13 e 25, comma 3-bis, del D.lgs. n° 153/99, è riservato esclusivamente alle “fondazioni più piccole”, cioè con patrimonio sotto i 200 milioni o sedi in Regioni a statuto speciale. Tale deroga non è invece estendibile alle società (come il soggetto istante) nelle quali la fondazione controllante ha conferito la partecipazione bancaria. Per questi soggetti, restano quindi valide le ordinarie disposizioni sulla tassazione delle plusvalenze; ai fini Ires, risulta comunque beneficiare del regime di partecipazione exemption (esenzione parziale e non totale), se ne ricorrono i requisiti. Ai fini Irap, dato che, per gli intermediari finanziari, la base imponibile è data dal “margine d'intermediazione”, la plusvalenza potrebbe essere esclusa se riclassificabile nella voce 210 (Utili delle partecipazioni) dello schema bancario; tuttavia, tale voce riguarda solo partecipazioni in società controllate o sottoposte a influenza notevole. Ne discende che la riclassificazione della plusvalenza nella voce 210 implica delle valutazioni di fatto (e non aspetti di natura interpretativa) che esulano dai poteri dell’interpello: pertanto, è onere della società istante valutare se esistano le condizioni di fatto per tale riclassificazione, al fine di verificare la rilevanza ai fini Irap della plusvalenza realizzata.
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