VI41219 | Fisco
Per poter beneficiare del regime PEX, il requisito della “commercialità” in capo alla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione (art. 87 TUIR, comma 1, lettera d)) può ritenersi sussistente già nella fase di start up, a condizione che la società partecipata, dopo aver terminato le fasi preparatorie ed essersi dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizi successivamente a svolgere l'attività per la quale è stata costituita, o quantomeno disponga di una struttura operativa potenzialmente idonea all'avvio del processo produttivo in tempi ragionevoli (circolare AdE n. 7/2023). La circolare evidenzia che la linea di confine tra la fase di start up in senso proprio, quale insieme di attività meramente preparatorie all'esercizio dell'attività di impresa, e l'attività commerciale dell'impresa assume una dimensione variabile, a seconda delle specificità del settore produttivo di appartenenza: in alcuni settori, determinate attività - che, in linea di principio, potrebbero essere considerate meramente preparatorie possono, al contrario, considerarsi esplicative dell'esercizio di attività di impresa.
Nel caso di specie, le società partecipate, operanti nel settore della produzione di energia, non risultano aver posto in essere quel complesso di attività concernenti le operazioni di finanziamento, di ricerca dei siti, di progettazione e realizzazione degli impianti espressamente richiamate dalla circolare n. 7/2013 e considerate, nel loro insieme e con riferimento alle società operanti nel settore energetico, come realizzazione, sia pure parziale, dell'oggetto sociale.
Pertanto, in capo a tali società non sussiste il requisito della commercialità; di conseguenza, alla plusvalenza realizzatasi a seguito della cessione delle relative partecipazioni non è applicabile il regime di Participation Exemption di cui all’art. 87 del TUIR.
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