Confindustria Vicenza

IRES: riserve in sospensione di imposta escluse dalla presunzione di distribuzione prioritaria

VI41207 | Fisco

Alle riserve in sospensione di imposta non si applica il principio generale dell’art. 47, comma 1, del TUIR, in base al quale si considerano prioritariamente distribuiti – a prescindere da quanto deliberato dall'organo assembleare -utili e riserve, diverse da quelle indicate nel comma 5 (ossia, riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi azioni, con interessi da conguaglio per sottoscrizione azioni/quote, con versamenti a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria). In caso contrario, infatti, per tali riserve verrebbe meno il “beneficio” della sospensione della tassazione in capo alla società.
La riserva da sovrapprezzo azioni risulta esclusa dal campo di applicazione della presunzione legale di distribuzione prioritaria; la distribuzione di tale riserva non comporta imposizione in capo al socio percettore, ma si limita a ridurre il costo fiscale della partecipazione detenuta (art. 47, comma 5, del TUIR).

Risposta n° 92/E del 31 marzo 2026

cia

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