Confindustria Vicenza

IRES: solo la quota di utile spettante in proporzione alla partecipazione costituisce dividendo

VI41187 | Fisco

Nel caso in cui una società attribuisca utili ai soci in misura diversa rispetto alle rispettive partecipazioni, senza obbligo di restituzione o conguaglio, non l’intero importo dell’utile distribuito può comunque essere qualificato come dividendo.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che la distribuzione degli utili non proporzionale, effettuata per una finalità diversa dalla pura ripartizione degli stessi (ad esempio, nel caso di specie, per l’esigenza di garantire ai singoli soci una maggiore liquidità), non può essere integralmente considerata, sotto il profilo fiscale, come distribuzione di utili.
In assenza di proporzionalità, solo la quota di utile spettante in proporzione alla partecipazione costituisce dividendo e beneficia del relativo regime agevolato, concorrendo a formare il reddito imponibile dei soci nella misura del 5 per cento prevista dall’art. 89, comma 2, del TUIR. Al contrario, la parte eccedente di utili, la cui assegnazione trova la propria causa negoziale nella volontà di soddisfare i bisogni finanziari del socio, è qualificabile come una sopravvenienza attiva, che, in quanto tale, concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile del percettore.

Risposta n° 90/E del 31 marzo 2026

cia

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