VI41844 | Fisco
Le norme convenzionali contro le doppie imposizioni stipulate tra Italia e Germania prevedono che le pensioni e gli altri pagamenti periodici, erogati dalla Germania e ricevuti da cittadini italiani che sono residenti in Italia, sono assoggettati ad imposizione esclusiva nel nostro Paese, ma solo per l’ammontare che risulterebbe imponibile in base alla legge federale tedesca sul reddito delle persone fisiche.
Pertanto, la quota di pensione di sicurezza sociale, certificata come esente da imposizione in Germania dal competente ufficio fiscale, erogata a beneficiari di trattamenti pensionistici in possesso della cittadinanza italiana e residenti nel nostro Paese, che, prima di trasferire la propria residenza in Italia, sono stati fiscalmente residenti in Germania, non è soggetta alla potestà impositiva italiana.
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