VI41479 | Fisco
Un ex consigliere regionale, residente fiscalmente in Tunisia, iscritto all’AIRE, percepisce un assegno vitalizio erogato dalla Regione a seguito della cessazione della carica; chiede se tale reddito debba essere tassato in Tunisia (Stato di residenza), oppure in Italia (Stato della fonte), secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia Tunisia.
L’Agenzia precisa che il vitalizio spettante agli ex titolari di cariche elettive non ha natura pensionistica, ma costituisce una vera e propria indennità correlata alla cessazione della carica, qualificata dall’art. 50, comma 1, lettera g), del TUIR come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
Tali redditi, se percepiti da soggetti non residenti, non si considerano prodotti nel territorio dello Stato; pertanto, non sono imponibili in Italia per effetto della normativa interna. Il vitalizio risulta tassato esclusivamente nel Paese di residenza del percettore, indipendentemente dall'applicazione della normativa internazionale contenuta nelle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
Iscriviti e scopri tutti i vantaggi di essere un nostro associato
L'Associazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di accrescere la cultura d'impresa