VI41843 | Fisco
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il rimborso, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, delle spese sostenute per il ricovero in RSA di un familiare anziano o non autosufficiente non convivente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f-ter), del TUIR. La disposizione, infatti, richiama i familiari indicati nell’art. 12 TUIR, senza richiedere che siano fiscalmente a carico del dipendente.
La conclusione tiene conto della modifica all’art. 12, comma 4-ter, del TUIR introdotta dal D.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, che ha eliminato il requisito della convivenza (o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) per i familiari elencati nell’art. 433 del Codice civile quando la specifica disposizione agevolativa si limita, come nel caso di specie, a richiamare i familiari indicati nell’art. 12, senza porre ulteriori condizioni. Il requisito va invece verificato, contestualmente alla situazione reddituale del familiare, quando la norma da applicare fa riferimento agli “altri familiari” di cui all’art. 433 del Codice civile che siano “fiscalmente a carico” del contribuente.
La modifica opera retroattivamente dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025, essendo finalizzata a correggere la restrizione introdotta dal precedente intervento normativo (D.lgs. n. 192 del 18 dicembre 2025).
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