VI41851 | Fisco
L’Agenzia delle Entrate esamina il trattamento fiscale in Italia delle attribuzioni effettuate da un trust trasparente di diritto estero (nello specifico, statunitense) a una beneficiaria residente in Italia. Nel caso concreto, la contribuente, figlia dei disponenti, non era beneficiaria né titolare di diritti sui redditi del trust fino al decesso della madre, avvenuto il 20 maggio 2025; da tale data è divenuta beneficiaria individuata dei trust “derivati”, fino alla successiva assegnazione ai tre figli dell’intero patrimonio contenuto nei trust.
L’Agenzia conferma che la contribuente è tenuta a dichiarare per trasparenza, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies), del TUIR, i redditi pro-quota prodotti dai beni presenti nei trust a decorrere dal momento in cui ne è divenuta beneficiaria, mentre il patrimonio già esistente a tale data e successivamente devoluto agli eredi conserva natura di capitale e non costituisce reddito imponibile.
Non trova applicazione l’art. 45, comma 4-quater, del TUIR, in quanto la presunzione legale di reddito, prevista qualora non si riesca a distinguere tra quota capitale e quota reddituale, riguarda esclusivamente i trust opachi esteri stabiliti in paesi a fiscalità privilegiata.
Ai fini della determinazione della quota di reddito imponibile, l’Agenzia chiarisce che, trattandosi di trust trasparenti esteri, occorre fare riferimento al reddito netto determinato secondo le regole fiscali dello Stato estero in cui il trust è istituito o stabilito, nel caso di specie secondo la normativa della California.
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