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IRPEF: il regime convenzionale dei lavoratori frontalieri non si applica ai dipendenti pubblici

VI41646 | Fisco

L’Agenzia delle Entrate esamina il trattamento fiscale della retribuzione corrisposta da Banca d’Italia a un dipendente fiscalmente residente in Francia, operante in parte in Italia e in parte da remoto dalla Francia, escludendo che in tale ipotesi possa trovare applicazione il regime dei lavoratori frontalieri previsto dall’art. 15, par. 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia. La regola convenzionale che prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dei redditi derivanti da attività di lavoro dipendente svolto nella zona di frontiera dello Stato diverso da quello di residenza, infatti, si riferisce ai soli lavoratori dipendenti del settore privato. La retribuzione in questione, invece, ricade nell’ambito applicativo dell’art. 19 della Convenzione, relativo alle remunerazioni per funzioni pubbliche, poiché Banca d’Italia va qualificata come istituto di diritto pubblico, non operante per finalità commerciali.
Ne consegue l’imponibilità esclusiva in Italia delle somme corrisposte al dipendente, con obbligo per Banca d’Italia, quale sostituto d’imposta, di applicare la ritenuta IRPEF a titolo di acconto, ai sensi dell’art. 23 del DPR n° 600/1973.

Risposta n° 132/E del 2 luglio 2026

cia

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