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IRPEF: le retribuzioni della Banca d’Italia rientrano nell’art.15 della Convenzione con la Francia

VI41834 | Fisco

L’Agenzia delle Entrate rettifica la precedente risposta n. 132 del 2 luglio 2026 e chiarisce che le retribuzioni corrisposte dalla Banca d’Italia a un dipendente fiscalmente residente in Francia non rientrano nell’art. 19 della Convenzione Italia-Francia, relativo alle funzioni pubbliche, in quanto la Banca d’Italia, pur essendo un istituto di diritto pubblico, non è riconducibile alle nozioni convenzionali di Stato, suddivisione politica o amministrativa o ente locale. Il regime impositivo di tali emolumenti, pertanto, è quello stabilito dall’art. 15 della Convenzione, relativo ai redditi di lavoro dipendente. 
Nel caso esaminato, non è applicabile il regime speciale dei lavoratori frontalieri di cui all’art. 15, paragrafo 4, non essendo effettuato il quotidiano attraversamento della frontiera: il lavoratore presta attività in Italia per alcuni giorni alla settimana e da remoto dalla Francia negli altri giorni. Di conseguenza, ai sensi del paragrafo 1 dell’art. 15, la porzione di reddito di lavoro dipendente maturata durante i giorni in cui il contribuente presta la propria attività lavorativa in Italia deve essere assoggettata a tassazione concorrente in Francia (Stato di residenza) e in Italia (Stato della fonte del reddito) e l'eventuale doppia imposizione è eliminata in Francia, secondo le disposizioni contenute nell'art. 24, paragrafo 2, della Convenzione; la quota parte di reddito percepito a fronte dell'attività lavorativa svolta in Francia, da remoto, è assoggettata ad imposizione esclusiva in Francia.

Risposta n° 154/E del 6 agosto 2026

cia

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