VI41573 | Fisco
I soci di un’associazione professionale che abbiano validamente rideterminato il costo fiscale della propria quota ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448/2001, pagando la relativa imposta sostitutiva, possono assumere il valore rivalutato come nuovo costo fiscalmente riconosciuto delle quote della SRL che saranno dagli stessi detenute dopo la trasformazione dell’associazione in società tra professionisti
La trasformazione in STP, rientrante nel regime di neutralità fiscale previsto per le operazioni straordinarie relative alle attività professionali (art. 177-bis del TUIR), oltre a non comportare il realizzo di plusvalenze, non modifica il costo fiscale della partecipazione. La quota nella società risultante dalla trasformazione mantiene quindi lo stesso valore fiscale della quota precedentemente posseduta nell’associazione professionale, tenendo conto anche dell’avvenuta rivalutazione.
Ne consegue che il valore rideterminato, se la procedura è stata correttamente perfezionata, rappresenta il costo fiscale della partecipazione nella STP e potrà rilevare in caso di cessione della quota, ai fini del calcolo delle plusvalenze.
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