VI41446 | Fisco
L’istante, residente fiscalmente nel Granducato di Lussemburgo, percepisce una pensione pubblica, maturata per l’attività lavorativa svolta presso una pubblica amministrazione italiana, assoggettata a imposizione in Italia in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo. Chiede all’Agenzia delle Entrate se la sua pensione sia soggetta, oltre che all’IRPEF, anche alle relative addizionali comunale e regionale.
L’Agenzia risponde in senso affermativo: se la pensione è imponibile in Italia ai fini IRPEF, sono dovute anche le addizionali regionale e comunale, indipendentemente dalla residenza estera del percettore. Per i soggetti non residenti, il domicilio fiscale è individuato nel Comune in cui è prodotto il reddito; se il reddito italiano è costituto da una pensione, il luogo di produzione coincide con il Comune in cui ha sede l’ente previdenziale che eroga il trattamento pensionistico (nel caso specifico l’INPS, tenuto a riscuotere IRPEF e addizionali in qualità di sostituto d’imposta).
Per quanto attiene alla convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con il Lussemburgo, l’Agenzia osserva che l’elenco delle imposte italiane alle quali si applicano le disposizioni pattizie, anche dopo l’aggiornamento introdotto con il protocollo del 21 giugno 2012, non menziona le addizionali regionale e comunale all’IRPEF. Pertanto, le addizionali restano escluse dall’ambito applicativo della convenzione: la relativa potestà impositiva italiana non è determinata dalle disposizioni pattizie, ma deriva esclusivamente dalla normativa interna.
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