VI41478 | Fisco
Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda un contribuente residente in Francia, titolare di una pensione erogata per un’attività lavorativa svolta nel settore energia, che intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia. L'istante ritiene che, a seguito della nazionalizzazione della società elettrica francese presso la quale lavorava, la pensione debba essere qualificata come pensione pubblica e, di conseguenza, assoggettata a tassazione esclusiva in Francia, secondo quanto previsto dalla Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni (art. 19).
L'Agenzia non condivide tale interpretazione e richiama l'accordo intervenuto tra Italia e Francia in data 20 dicembre 2000, secondo cui le pensioni erogate dalla CNIEG devono essere ricondotte alle prestazioni di sicurezza sociale, disciplinate dall'art. 18, paragrafo 2, della Convenzione tra i due Stati, che prevede una tassazione concorrente, cioè in Francia (Stato della fonte) e in Italia (Stato di residenza).
Ne consegue che, una volta acquisita la residenza fiscale italiana, il contribuente sarà assoggettato a tassazione in entrambi i Paesi; la doppia imposizione dovrà essere risolta in Italia (Stato di residenza) tramite il credito d’imposta per le tasse pagate in Francia.
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