Confindustria Vicenza

IRPEF: se il trust familiare è interposto, redditi, RW e IVAFE restano in capo alle beneficiarie

VI41577 | Fisco

L’Agenzia delle Entrate, chiamata ad esaminare la qualificazione fiscale di un trust familiare residente in Italia, disciplinato dalla legge di San Marino, ritiene che non possa essere qualificato come autonomo soggetto passivo d’imposta in quanto, alla luce dell’atto istitutivo e delle circostanze concrete, emerge una sostanziale assenza di indipendenza e autonomia gestionale del trustee. Nel caso esaminato, assumono rilievo, in particolare, la commistione tra ruoli di trustee e beneficiarie, la possibilità di effettuare anticipazioni a favore delle beneficiarie prelevandole dal capitale e la disponibilità del fondo in trust per esigenze di liquidità di una società partecipata dai soggetti coinvolti. 
In presenza di tali elementi, mancando l’effettiva separazione patrimoniale e gestionale, il trust è considerato fiscalmente interposto. Ne consegue che i redditi di cui il trust appare titolare devono essere imputati direttamente alle beneficiarie residenti, pro quota, secondo le ordinarie categorie reddituali dell’art. 6 del TUIR.
Per la stessa ragione, gli obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW e quelli relativi all’IVAFE, con riferimento ai prodotti finanziari e agli altri investimenti di natura finanziaria formalmente intestati ai trustee, gravano sulle beneficiarie e non sul trust quale autonomo centro di imputazione fiscale.

Risposta n° 125/E del 18 giugno 2026

cia

Iscriviti e scopri tutti i vantaggi di essere un nostro associato

L'Associazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di accrescere la cultura d'impresa

Loading...