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IVA: l’accordo di mediazione con il fallimento è soggetto ad imposta

VI40611 | Fisco

Con riguardo ad un contratto di locazione immobiliare stipulato nel 2022, un accordo di mediazione “transattivo” intervenuto nel 2024, attraverso cui il conduttore e il locatore, nel frattempo fallito, definiscono le reciproche pretese e regolano la prosecuzione dell’occupazione dell’immobile, è qualificabile come una transazione novativa, dal momento che le parti dichiarano cessato il contratto di locazione e rideterminano il quantum dovuto a titolo di canoni/indennità di occupazione e rimborsi spese/utenze. Più in particolare, le somme “pregresse” (cioè i canoni/indennità fino al 31 ottobre 2024 e il rimborso delle spese/utenze) costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi “generica”, dato che esiste un nesso sinallagmatico tra quanto dovuto dal conduttore e la rinuncia, da parte della procedura concorsuale, di agire per il rilascio dell’immobile fino a quando non verrà aggiudicato a terzi, unitamente alla risoluzione del precedente contratto con rinuncia ad ulteriori pretese. Trattandosi di una prestazione di servizi “generica”, va emessa una fattura soggetta all’IVA al 22% se il conduttore è un soggetto passivo stabilito in Italia; diversamente, la prestazione si deve considerare non soggetta ad IVA a norma dell’art. 7-ter, comma 1, lett. a), del DPR n° 633/72 se l’utilizzatore è un soggetto passivo stabilito all’estero. Invece, il canone mensile corrisposto per la prosecuzione dell’occupazione almeno fino al 31 gennaio 2025 ha natura di canone di locazione/indennità continuativa relativa ad un immobile situato in Italia: pertanto, risulta applicabile il regime di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, punto n° 8), del DPR n° 633/72, a meno che il fallimento non manifesti l’opzione per l’imponibilità ai fini IVA direttamente nell’atto che disciplina il nuovo rapporto.

Risposta n° 316/E del 18 dicembre 2025

cia

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