VI41078 | Fisco
Secondo l’art. 3, comma 1, del D.lgs. n° 127/2015, laddove sia garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per importi superiori a 500 euro, è riconosciuta la riduzione di 2 anni dei termini di decadenza per l’accertamento ai fini IVA e delle imposte dirette per i soggetti tenuti alla fatturazione elettronica e/o alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Nel computo delle operazioni di valore superiore a 500 euro soggette all’obbligo di tracciabilità, rientra la totalità delle operazioni (attive e passive) poste in essere nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, incluso l’acquisto di valori bollati. Pertanto, l’acquisto di valori bollati per importi superiori a 500 euro, se effettuato in contanti, preclude l’accesso al beneficio della riduzione di 2 anni dei termini di accertamento per l’IVA e le imposte dirette, non rilevando la circostanza che l’operazione sia priva di rilevanza ai fini IVA.
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