Confindustria Vicenza

IVA: aliquota ridotta del 10 per cento per integratori alimentari e preparazioni a base di cacao

VI41015 | Fisco

Agli integratori alimentari si applica l'aliquota IVA del 10 per cento quando è possibile classificarli, in base al parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella voce 2106 della Nomenclatura Combinata e quindi ricondurli al numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA («preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura, ....»).
Nel caso specifico, alcuni dei prodotti descritti nell’istanza di interpello sono stati classificati dall’ADM nell’ambito del Capitolo 21 della Nomenclatura combinata “Preparazioni alimentari diverse”, voce 2106; poiché il codice NC 2106 corrisponde alla voce 21.07 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, richiamata dal numero 80), l’Agenzia delle Entrate si esprime in favore dell’applicabilità della relativa aliquota IVA del 10 per cento.
Altri integratori, invece, non possono essere inclusi nella voce 2106, per la presenza di cacao (incompatibile con tale voce); tuttavia, sulla base delle classificazioni fornite dall’ADM, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i prodotti possano essere ricondotti tra i beni di cui al numero 64) della Tabella A, parte III, cioè «cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 18.06)», le cui cessioni sono comunque soggette all'aliquota IVA ridotta nella misura del 10 per cento.

Risposta n° 64/E del 3 marzo 2026

cia

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