VI40563 | Fisco
La cessione del solo “portafoglio clienti” da parte di un commercialista ad una persona fisica non è riconducibile all’art. 2, comma 3, lettera b, del DPR n. 633/1972, in base al quale non rilevano ai fini IVA, per carenza del presupposto oggettivo, tra l'altro, le cessioni e i conferimenti in società o altri enti che abbiano per oggetto un complesso unitario di attività materiali e immateriali, ivi inclusa la clientela, nonché di ogni passività, organizzato per l'esercizio di un'attività artistica o professionale. L’operazione, pertanto, è soggetta all’IVA secondo le norme ordinarie, mentre l’imposta di registro è applicabile in misura fissa.
I corrispettivi generati dalla cessione della clientela conservano la natura di redditi di lavoro autonomo, da assoggettare a tassazione ordinaria nel periodo d'imposta in cui sono percepiti; il commercialista potrà provvedere alla chiusura della partita IVA solo dopo avere percepito tutte le rate.
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