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IVA: il corrispettivo per la rinuncia a diritti sulle azioni non è esente da IVA, ma imponibile

VI41004 | Fisco

Viene analizzato il regime IVA del compenso riconosciuto ad una holding per aver prestato il proprio consenso alla deroga ai vincoli e alla rinuncia all’esercizio dei diritti, statutari e contrattuali, che limitavano la circolazione, anche indiretta, delle azioni di una società controllata.
L’Agenzia delle Entrate conferma che le obbligazioni assunte dalla holding costituiscono prestazioni di servizi “verso corrispettivo”, dipendenti dall’assunzione di obblighi di non fare e permettere, rilevanti ai fini IVA (art. 3, comma 1, del DPR n° 633/1972); esclude però che tali prestazioni possano essere considerate esenti da IVA, in quanto “operazioni relative ad azioni”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 1, n. 4) dello stesso decreto. 
L’Agenzia sottolinea che, secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia UE, sono riconducibili all’art. 10, primo comma, n. 4) del decreto IVA le operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli; inoltre, sempre secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria, le esenzioni da IVA devono essere interpretate restrittivamente. Pertanto, ritenendo che la prestazione dei consensi e delle rinunce da parte della holding non abbia inciso direttamente sui diritti e sugli obblighi incorporati nelle azioni trasferite, conclude che il relativo compenso debba essere fatturato con IVA ordinaria.

Risposta n° 59/E del 2 marzo 2026

cia

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