VI40561 | Fisco
L’immobile destinato ad attività didattica può essere assimilato alle case di abitazione non di lusso di cui al combinato disposto degli artt.1 della legge n. 659/1961 e 13 della legge n. 408/1949; di conseguenza, le prestazioni derivanti da un contratto di appalto relative alla costruzione dell’edificio possono beneficiare dell’aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi dei numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972.
Nel caso specifico, alla realizzazione di un Centro di ricerca, destinato all’attività di ricerca e a quella didattica e di formazione, è applicabile l’aliquota agevolata, a condizione che l’attività didattica che vi viene esercitata sia effettiva e non marginale rispetto ad altre attività, come quella di ricerca.
La prestazione di progettazione dell’edificio può fruire dell’aliquota del 10 per cento solo se rientra nel medesimo contratto di appalto che ha ad oggetto la realizzazione dell’immobile; viceversa, se la progettazione è oggetto di uno specifico rapporto contrattuale, è soggetta all’aliquota ordinaria, in quanto prestazione autonoma rispetto alla prestazione di costruzione.
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