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IVA: è applicabile l’aliquota del 10% per la ristrutturazione della sede di una APS

VI41728 | Fisco

La ricostruzione della sede di una APS (Associazione di promozione sociale) non è qualificabile come realizzazione di un’opera di urbanizzazione secondaria e, pertanto, non compete l’aliquota IVA agevolata del 10% in base al combinato disposto dei punti n° 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n° 633/72. In particolare, la nuova sede dell’associazione non sembra possedere le caratteristiche di una “delegazione comunale”, in quanto non appare funzionalmente destinata a costituire una struttura amministrativa decentrata o una sede decentrata degli uffici comunali al servizio diretto della collettività. Tuttavia, resta pur sempre possibile applicare l’aliquota ridotta del 10% laddove l’intervento integri i requisiti di una ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n° 380/2001. Nel caso di specie, l’APS è in possesso di un “Permesso di costruire in deroga”, da cui emerge che le opere edilizie da realizzare, consistenti nella demolizione di edifici esistenti finalizzati alla realizzazione di un nuovo edificio da adibire a sede, rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n° 380/2001. Di conseguenza, fermo restando che la qualificazione tecnica dell’intervento spetta agli organi comunali competenti, in presenza dei requisiti normativi previsti, le prestazioni rese dalle ditte appaltatrici sembrerebbero poter fruire dell’aliquota IVA del 10% ai sensi del punto n° 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n° 633/72.

Risposta n° 150/E del 22 luglio 2026

cia

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