Confindustria Vicenza

IVA: è chi presta il servizio che è tenuto a certificare i corrispettivi

VI41124 | Fisco

Nel caso di servizi di estetica resi presso un punto vendita di terzi, l’obbligo di emettere la documentazione fiscale (e, quindi, di memorizzare e trasmettere in via telematica i corrispettivi) ricade su chi effettua materialmente la prestazione, in base all’art. 21 del DPR n° 633/72 e all’art. 2 del D.lgs. n° 127/2015. E’ dunque il soggetto affidatario dei servizi di estetica (effettivo prestatore) tenuto all’emissione del documento commerciale e alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e, a tal fine, deve dotarsi di un registratore telematico intestato alla sua partiva IVA, emettendo il documento commerciale a suo nome e adempiendo ai relativi obblighi fiscali. Tuttavia, è riconosciuta la possibilità per il prestatore di documentare i servizi di estetica mediante fattura, eventualmente demandandone l’emissione a gestore terzo, in conformità all’art. 21 del DPR n° 633/72. Al contrario, è fatto divieto alla società che gestisce il negozio di estetica (soggetto affidante) di certificare i corrispettivi, dal momento che non eroga personalmente i servizi.

Risposta n° 83/E del 23 marzo 2026

cia

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