VI40358 | Fisco
Ai fini IVA, nell’ipotesi di un debitore sottoposto a concordato preventivo prima del 26 maggio 2021, convertito poi nell’istituto della liquidazione, la nota di variazione in diminuzione, per la quota di credito ammessa allo stato passivo, va emessa dopo che sia accertata l’infruttuosità della procedura di concordato. Invece, con riguardo alla percentuale del credito non ammesso al passivo nella liquidazione giudiziale, corrispondente all’importo “falcidiato” in sede di concordato preventivo, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa a partire dal momento in cui diventa definitivo il decreto di formazione ed esecutività dello stato passivo, poiché è in tale momento che si configura l’irrecuperabilità della parte del credito falcidiato.
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