Confindustria Vicenza

IVA: nelle cessioni intraUE “franco fabbrica”, il termine di 90 giorni decorre dalla consegna

VI41016 | Fisco

Dal 1° settembre 2024, è sanzionato nella misura del 50 per cento dell'IVA dovuta «chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta» (art. 7, comma 1, del D.lgs. n° 471/1997, come modificato dal D.lgs. n° 87/2024).
Il caso oggetto dell’interpello è quello di un’impresa italiana che realizza macchinari complessi, destinati ad essere inviati in un altro Stato membro dell’UE, progettati su misura e privi di possibili utilizzi alternativi, la cui produzione richiede un processo lungo e articolato che si sviluppa nell’arco di più anni. Il cedente italiano, durante il processo produttivo dei beni, emette fatture in riferimento agli stati di avanzamento lavori, trasferendo al cessionario comunitario la proprietà di quanto via via completato; i beni, tuttavia, rimangono in Italia presso lo stabilimento del cedente, per essere ulteriormente lavorati, assemblati e collaudati, fino al completamento dell’impianto e alla sua effettiva possibilità di essere trasportato nel Paese di destinazione finale.
La questione posta all’Agenzia riguarda l’individuazione del momento da cui computare il termine di 90 giorni, entro il quale il cedente, per mantenere il regime di non imponibilità IVA dell’operazione, deve essere in grado di dimostrare che i beni sono effettivamente arrivati in un altro Stato membro: il dubbio è che possa iniziare a decorrere dalle “consegne parziali” progressivamente risultanti dalle fatture, anche se in tale momento non esiste ancora un bene completo e fisicamente idoneo alla spedizione.
L’Agenzia ritiene che le somme corrisposte periodicamente dal cessionario assumano, nella sostanza, natura di acconti per le singole fasi di produzione; sebbene il cessionario formalmente acquisisca, in ciascuna fase, la ''proprietà'' di quanto già realizzato, la necessità di ulteriori lavorazioni, assemblaggi e collaudi, fa sì che l'effettiva proprietà dei beni, agli effetti della norma sanzionatoria, si possa considerare concretamente trasferita solo nel momento in cui gli stessi sono nelle condizioni di essere spediti nello Stato membro di destinazione.
Pertanto, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni dettate dall'art. 7 del D.lgs. n° 471/1997, la cessione intracomunitaria assume rilevanza dalla data di consegna della merce per il suo definitivo invio in altro Stato dell'Unione europea: il termine dei 90 giorni - entro il quale occorre acquisire la prova che il bene, trasportato a cura del cessionario o di terzi, sia effettivamente pervenuto in altro Stato membro della UE - decorre dalla data in cui il bene viene consegnato al terzo per il trasporto o la spedizione della merce, comprovata da un documento di trasporto (DDT), da una lettera di vettura internazionale CMR o da ogni altro mezzo idoneo a provare l'avvenuto trasporto della merce fuori dall'Italia, nei termini chiariti dalle disposizioni unionali e nazionali nonché dalla prassi sul punto (in particolare, viene richiamata la circolare 12 maggio 2020, n. 12/E).

Risposta n° 65/E del 4 marzo 2026

cia

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