Confindustria Vicenza

IVA: nessun obbligo di collegamento con il POS per le attività esonerate da certificazione fiscale

VI40968 | Fisco

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione dei corrispettivi, previsto dall'art. 2, comma 3, del D.lgs. n° 127/2015, in riferimento alle diverse attività svolte da un centro ricreativo.
Per l'attività di bowling non è obbligatorio collegare il POS alla biglietteria automatizzata, in quanto i relativi corrispettivi sono esclusi dall'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate, essendo i dati dei titoli di accesso già oggetto di separato invio telematico alla SIAE.
Per le attività della sala giochi gestite mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, valendo l'esonero dalla certificazione fiscale e dalla trasmissione dei corrispettivi, non è obbligatorio attivare un POS dedicato e censito sul Cassetto fiscale.
Per l'attività di bar e ristorazione - rientrante tra quelle dell’art. 22 del DPR n° 633/1972 e, quindi, nell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri (art. 2, comma 1, del D.lgs. n° 127/2015) - sussiste effettivamente l'obbligo di collegare il POS al registratore telematico, con le modalità di tipo “logico” previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025; il collegamento mediante il protocollo di "Scambio importo", utilizzato per semplificare l’attività dell’esercente ed evitare errori di digitazione, è ammesso, ma non rileva ai fini dell'integrazione “virtuale” dello strumento di pagamento con quello di certificazione fiscale, richiesta dall'art. 2, comma 3, del D.lgs. n° 127/2015. 
Non è vietato l'impiego di un unico POS per gli incassi di più attività, essendo necessario e sufficiente che si adempia all’obbligo di collegamento tra POS e mezzo di certificazione fiscale con le modalità e per le attività appositamente individuate, nonché alla corretta registrazione, in fase di vendita ed emissione del documento commerciale, delle forme di pagamento utilizzate e del relativo ammontare. È comunque sempre possibile emettere documenti commerciali anche per operazioni per le quali non vi è obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, utilizzando l'apposito codice ''natura IVA'' N2 in fase di registrazione dell'operazione con il registratore telematico.
Infine, l’Agenzia sottolinea che non esiste un elenco tassativo dei dispositivi portatili utilizzabili ai fini del pagamento; di conseguenza, non è precluso l'utilizzo di dispositivi di pagamento utilizzabili tramite smartphone, fermo restando l'obbligo di censimento e di collegamento previsto dalla normativa.

Risposta n° 44/E del 20 febbraio 2026

cia

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