VI41476 | Fisco
L'Agenzia delle Entrate chiarisce l'applicazione dell'art. 41-ter del D.L. 331/1993, in materia di operazioni a catena intracomunitarie: la norma riguarda le cessioni successive di beni tra almeno tre soggetti passivi stabiliti in diversi Stati membri, quando i beni sono oggetto di un unico trasporto dal primo cedente all'ultimo acquirente.
Nel caso esaminato, una società tedesca acquistava beni da un fornitore polacco e li rivendeva a un cliente italiano, organizzando direttamente il trasporto dalla Polonia all'Italia. La società tedesca aveva comunicato al fornitore una partita IVA tedesca, quindi diversa da quella dello Stato di partenza dei beni; nelle fatture di vendita, inoltre, non aveva fatto riferimento al meccanismo dell’inversione contabile e non aveva designato il cliente italiano come debitore di imposta. Chiede se sia comunque possibile applicare il regime fiscale “semplificato” previsto per le triangolazioni intracomunitarie e, in caso negativo, quali siano le eventuali sanzioni a suo carico.
L'Agenzia ricorda che, nelle operazioni a catena, il criterio decisivo è l'individuazione della cessione cui attribuire il trasporto intracomunitario. Quando l'operatore intermedio comunica al proprio fornitore un numero IVA rilasciato da uno Stato membro diverso da quello di partenza della merce, il trasporto si considera riferito alla prima cessione, cioè a quella effettuata nei confronti dell'operatore intermedio: tale cessione costituisce quindi l'unica operazione intracomunitaria non imponibile.
Di conseguenza, la successiva vendita, effettuata dall'operatore intermedio al cliente finale, perde la natura di cessione intracomunitaria e diventa una cessione interna nello Stato di destinazione dei beni. Nel caso concreto, secondo l’Agenzia, la vendita al cliente italiano è territorialmente rilevante in Italia e la società tedesca era tenuta ad identificarsi ai fini IVA nel nostro Paese.
Per quanto attiene alla individuazione delle sanzioni applicabili, la risposta osserva che l’argomento esula dalla disciplina dell'interpello, implicando valutazioni di fatto di competenza degli uffici accertativi in fase di controllo. Di conseguenza, il quesito viene dichiarato inammissibile.
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