Confindustria Vicenza

IVA e reddito d’impresa: è dovuta l’imposta sui compensi percepiti anni dopo la prestazione

VI41047 | Fisco

Nell’ipotesi in cui un professionista – che, nel frattempo, ha trasferito la propria residenza negli Stati Uniti – abbia ceduto ad un terzo, con la clausola “pro-solvendo”, il credito vantato verso una società italiana già cancellata dal Registro delle imprese, l’importo incassato diversi anni dopo la prestazione, tramite il cessionario del credito, conserva la natura di reddito di lavoro autonomo e, in base al principio di cassa, risulta fiscalmente imponibile nel 2025, cioè nell’anno di effettiva percezione quindi, il contribuente risulta già residente all’estero nell’anno in cui avviene il pagamento. Ancorché il contribuente non sia più residente, il provento percepito si considera prodotto in Italia se l’attività è stata svolta nel territorio dello Stato, a meno che non si dimostri l’assenza di una base fissa nel nostro Paese ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti; in caso contrario, il reddito resta imponibile solo nell’attuale Stato di residenza (cioè negli Stati Uniti). Ai fini IVA, la cessione del credito non determina l’effettuazione dell’operazione, che resta sempre ancorata al momento del pagamento del corrispettivo (art. 6, comma 3, del DPR n° 633/72); pertanto, il professionista (cedente) sarà tenuto a corrispondere l’imposta solamente nel momento in cui il debitore ceduto (cioè il suo cliente) pagherà il corrispettivo al terzo cessionario del credito. Dato che la cessazione dell’attività professionale non può considerarsi definitiva se risultano rapporti ancora pendenti, il professionista dovrà richiedere l’apertura di una nuova partita IVA in Italia per fatturare il compenso riscosso nel 2025; la fattura elettronica andrà emessa entro il termine di 12 giorni dalla data di pagamento (art. 21, comma 4, del DPR n° 633/72) e viene precisato che il Sistema di Interscambio non scarterà il file Xml anche se il destinatario risulta essere una società cancellata dal Registro delle imprese.

Risposta n° 75/E del 10 marzo 2026

cia

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