VI40562 | Fisco
Le attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani rientrano tra le prestazioni di servizi soggette a IVA con l’aliquota ridotta del 10%, in base al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972, ma l’agevolazione non si estende alle attività amministrative legate alla tassa sui rifiuti e ai rapporti con l’utenza, che costituiscono operazioni autonome di accertamento e riscossione e devono quindi essere assoggettate all’aliquota ordinaria.
Se il contratto di servizio prevede un corrispettivo unico per attività soggette ad aliquote diverse, prevale l’aliquota più alta, cioè quella ordinaria. La gestione della TARI non può neppure essere considerata accessoria alla gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, poiché non vi è un nesso funzionale con l’esecuzione del servizio principale: è un’attività amministrativa autonoma, soggetta al tributo nella misura ordinaria.
Iscriviti e scopri tutti i vantaggi di essere un nostro associato
L'Associazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di accrescere la cultura d'impresa