VI41135 | Fisco
Un cittadino statunitense fiscalmente residente in Italia, beneficiario di un trust trasparente istituito all’estero, non è tenuto al versamento dell’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) con riferimento agli investimenti vincolati nel trust, laddove vanti esclusivamente il diritto alla percezione dei redditi prodotti dal trust, senza poteri decisionali e senza alcuna possibilità di influire sulla gestione o sulla destinazione finale dei beni. Infatti, la sua posizione giuridica non è quella di un proprietario o detentore degli strumenti finanziari, che rimangono interamente nella titolarità formale e sostanziale del trustee. Resta comunque ferma l’applicazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, con indicazione nel quadro RW del credito vantato nei confronti del trust.
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