Confindustria Vicenza

Obblighi degli intermediari finanziari: non gravano sulla SIM con mera attività di consulenza

VI40966 | Fisco

Una società di intermediazione mobiliare (SIM) di classe 3, che svolge esclusivamente attività di consulenza in materia di investimenti, non è tenuta alla comunicazione all’Anagrafe dei rapporti finanziari prevista dall’articolo 7, comma 6, del DPR 605/1973 e dall’articolo 11, comma 2, del DL 201/2011, né agli obblighi di monitoraggio fiscale disciplinati dall’articolo 1 del DL 167/1990 e neppure agli adempimenti richiesti dallo scambio automatico di informazioni in ambito internazionale, secondo la normativa FATCA (accordo Italia–USA e relativo decreto attuativo) e il regime CRS derivante dalla direttiva europea 2014/107/UE e dalla normativa interna di recepimento.
Quando l’attività svolta è di mera consulenza, senza alcuna detenzione, gestione o movimentazione di strumenti finanziari o liquidità dei clienti, e in assenza dei presupposti specifici richiesti dalle singole discipline, tali obblighi comunicativi non sorgono.

Risposta n° 43/E del 20 febbraio 2026
 

cia

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