VI41046 | Fisco
Un contratto di compartecipazione agraria per coltivazioni stagionali, se conforme a tutti i requisiti tipici del rapporto associativo e se accompagnata dalla partecipazione attiva e concreta del proprietario alla coltivazione, non comporta automaticamente la decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e imposta catastale all’1%), anche se stipulato prima che siano decorsi 5 anni dall’acquisto dei terreni agricoli (art. 2, comma 4 bis, del D.L. n° 194/2009). Al contrario, la decadenza è inevitabile qualora il contratto, pur formalmente qualificato come compartecipazione, si sostanzia nella mera concessione in godimento del terreno a favore di un terzo, come nell’affitto, con conseguente cessazione della conduzione diretta da parte dell’acquirente entro il quinquennio di vincolo.
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