VI40979 | Fisco
Le borse di studio per attività di ricerca post-dottorato erogate da un’Università a ricercatori stranieri non fruiscono di alcune ipotesi di esenzione da tassazione, nonostante la finalità di copertura delle spese di viaggio, vitto e soggiorno durante i periodi di scambio e la provenienza da fondi europei. Costituiscono invece redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del Tuir, soggetti a tassazione in Italia per il solo fatto di essere corrisposti da un soggetto residente nel territorio dello Stato (art. 23, comma 2, del Tuir). A tal fine, l’Università erogante, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuta ad applicare sulle somme corrisposte la ritenuta d’acconto di cui all’art. 24 del DPR n° 600/73, pur riconoscendo le detrazioni d’imposta di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), del Tuir.
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