VI41723 | Fisco
Gli interessi maturati su buoni fruttiferi postali, detenuti da un cittadino italiano, fiscalmente residente in Svizzera e ancor prima in Germania, non sono soggetti all’applicazione dell’imposta sostitutiva italiana del 12,50% al momento della riscossione, a condizione che il trasferimento della residenza estera in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (appartenenti alla white list del 4 settembre 1996) non sia successiva alla data di emissione dei titoli. A tal fine, l’intermediario residente in Italia (cioè Poste italiane) è tenuto ad acquisire l’attestazione della residenza in un Paese white list rilasciata dalle autorità fiscali dello Stato in cui il beneficiario ha la residenza oppure, in alternativa, l’autocertificazione di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2001. La documentazione può essere presentata anche al momento del pagamento, purché attesti che le condizioni richieste per l’esenzione (cioè la residenza in un Paese white list) non siano mutate durante l’intero periodo di possesso dei buoni postali fruttiferi. Qualora il beneficiario abbia mutato residenza durante il predetto periodo, l’attestazione deve riguardare ciascuno degli Stati esteri interessati.
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