Confindustria Vicenza

Redditi di capitali: è neutrale la fusione tra comparti di Sicav estere

VI40994 | Fisco

La fusione di comparti di due Sicav lussemburghesi non costituisce un evento realizzativo di reddito per l’investitore residente in Italia (nel caso di specie, una Cassa di previdenza), dato che l’operazione non si traduce in una distribuzione di proventi, riscatto, cessione o liquidazione di quote a favore dell’investitore. L’operazione di fusione non rientra, dunque, in nessuna delle fattispecie impositive previste dall’art. 10-ter della Legge n° 77/1983. La tassazione è rinviata al momento del futuro rimborso o cessione delle quote del comparto risultante dalla fusione: infatti, in tale sede, per determinare l’eventuale reddito di capitale imponibile, sarà necessario considerare la differenza positiva tra il valore di rimborso/cessione e il costo medio ponderato di sottoscrizione/acquisto delle quote originariamente detenute nel comparto assorbito.

Risposta n° 56/E del 27 febbraio 2026

cia

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