Confindustria Vicenza

Redditi diversi: la cessione di diritto di superficie e nuda proprietà non genera plusvalenza

VI40977 | Fisco

Un agricoltore, proprietario da oltre 5 anni di terreni agricoli non edificabili, che intende costituire il diritto di superficie a favore di una società e contestualmente cedere la nuda proprietà al figlio. In base alle modifiche in vigore dal 1° gennaio 2024 e alla norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 1, comma 1-bis, del D.L. n° 84/2025, se il disponente si priva integralmente di ogni diritto reale sui beni immobili, non si realizza alcuna plusvalenza immobiliare fiscalmente imponibile ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b) e b-bis), del Tuir; se invece mantiene un diritto reale, il corrispettivo derivante dalla costituzione del diritto di superficie rientra tra i redditi diversi a norma della lett. h) dello stesso art. 67. Nel caso di specie, il contribuente non mantiene per sé alcun diritto reale, nemmeno nell’eventualità di estinzione del diritto di superficie temporaneo e, pertanto, l’operazione genera una plusvalenza immobiliare, che, tuttavia, non risulta soggetta a tassazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), del Tuir, dato che il contribuente possiede i fondi agricoli da più di 5 anni.

Risposta n° 51/E del 25 febbraio 2026

cia

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